Avvocato Bruno Voena
Separazione dei beni o comunione dei beni?

Quando una coppia decide di sposarsi, tra le varie scelte giuridiche che deve compiere, vi è quella del regime patrimoniale.
Il legislatore ha previsto che il regime legale sia quello della comunione dei beni (art. 159 c.c.) ma nulla impedisce, come ormai avviene di consueto, che gli sposi optino per il regime della separazione dei beni.
La scelta è fondamentale, non solo quando la coppia vive serenamente all’interno della relazione matrimoniale ma, soprattutto, nell’eventualità in cui intervenga una crisi e, quindi, la separazione.
COMUNIONE DEI BENI:
Il principio che regola questo regime prevede che la maggior parte degli acquisti compiuti in costanza di matrimonio, anche individualmente, siano oggetto di contitolarità tra i coniugi.
Ai fini della gestione del patrimonio comune, ciascun coniuge può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione occorre il consenso di entrambi.
Nel caso in cui un acquisto voglia essere escluso dal regime della comunione è necessario sia che tale esclusione sia indicata nell’atto, sia che all’atto di acquisto partecipi anche l’altro coniuge.
Tuttavia, alcuni beni rientrano in comunione solo al momento dello scioglimento della stessa (comunione de residuo), come nel caso dei risparmi, ossia dei redditi personali che non sono stati ancora spesi.
Pertanto, al momento della separazione, le giacenze sui conti correnti (anche intestati solo ad un coniuge), gli investimenti, titoli e gli immobili, dovranno essere equamente suddivisi tra i coniugi.
In tutti gli altri casi, è la legge ad indicare espressamente quali siano i “beni personali” che rimangono esclusi dalla comunione (art. 179 c.c.).
A titolo esemplificativo parliamo:
a) dei beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) dei beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
c) dei beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
Tra questi ultimi si possono annoverare abiti, accessori, gioielli (se non acquistati a scopo di investimento), attrezzi sportivi o utili a svolgere un proprio hobby ecc…
d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge;
Tra questo possiamo annoverare le attrezzature mediche, gli arredi di uno studio professionale o gli utensili di lavoro ecc…
Nell’eventualità in cui un coniuge contragga un debito nei confronti di terzi, essi dovranno aggredire, dapprima, i beni personali del coniuge debitore e, solo qualora il patrimonio di quest’ultimo risulti insufficiente, potranno rivalersi sui beni dell’altro coniuge sino al 50% del credito.
SEPARAZIONE DEI BENI:
Ciascun coniuge rimane esclusivo titolare dei propri beni e di ogni altro acquisto compiuto autonomamente durante la convivenza matrimoniale.
Ne sono esempi il conto corrente personale, immobili non in comproprietà con il coniuge ecc….
Ai fini della gestione, ciascun coniuge può amministrarsi liberamente il proprio patrimonio senza ingerenze dell’altro.
La scelta di questo regime non esonera i coniugi dal contribuire alle spese nell’interesse della famiglia, tuttavia i creditori personali potranno aggredire solo il patrimonio del coniuge debitore e non anche quello del partner.
!!! Nel corso della vita matrimoniale è possibile, previo accordo di entrambi i coniugi, modificare il regime patrimoniale scelto, recandosi da un notaio che provvederà a redigere un apposito atto pubblico e far annotare tale scelta sull’atto di matrimonio.
Ove necessario, l’annotazione potrà essere effettuata anche a margine della trascrizione nei registri immobiliari.