
Avv. Federica Viotto
“Matrimonio a prima vista” celebrato in tv è valido – Confine fra realtà e reality
Aggiornamento: 11 mar 2021

Due perfetti sconosciuti sottoscrivono un contratto con una società di produzione televisiva, impegnandosi ad unirsi in matrimonio in data e location prestabiliti.
Le parti accettano di sottoporsi a test scientifici che consentono ad esperti di abbinare tre coppie e si impegnano a non abbandonare il programma e a non divulgare informazioni tramite rete internet, pena il pagamento di una penale.
Essi, però, mantengono il diritto di procedere ad una separazione consensuale entro 6 mesi dalla celebrazione, con spese a carico del programma.
Si tratta di un esperimento sociale giunto alla IV edizione e che ha sollevato l’interesse mediatico e giuridico a seguito della richiesta di una coppia partecipante di annullare il matrimonio contratto all’interno del reality.
In particolare, gli sposi, dopo la fine del reality show, hanno lamentato incompatibilità caratteriali e hanno contestato il vizio della volontà al momento della celebrazione.
Premesso che l'annullamento del matrimonio è disciplinato dagli artt. 117 ss codice civile, i ricorrenti dichiarano di aver subito violenza morale dalla casa produttrice, in quanto si sarebbero sentiti minacciati dal dover risarcire una ingente somma di denaro in caso di rifiuto a procedere alle nozze.
Sul punto, il Tribunale di Pavia, ha ritenuto che:
il consenso manifestato dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto non sia viziato
non risulta provata la riferita pressione psicologica
La domanda, quindi, viene rigettata poiché il contratto firmato senza alcuna costrizione, come si legge in sentenza, “già evidenziava la consapevolezza e l’accettazione dei contraenti che il matrimonio sarebbe stato pienamente valido a tutti gli effetti”.
Tribunale Pavia, Sentenza 4 aprile 2019