Avvocato Bruno Voena
Il d.d.l "Codice Rosso" è legge
Contenuti della nuova normativa in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Il d.d.l. “Codice rosso” è stato approvato in Senato.
La nuova legge modifica la procedura per il perseguimento di condotte integranti violenza domestica e di genere, sanziona con pene più severe chi commette il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi ed il delitto di stalking e, ancora, introduce due nuove fattispecie di reato:
- deformazione dell’aspetto o sfregio permanente della persona mediante lesioni permanenti al viso;
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn).
La vittima di violenza avrà 12 mesi di tempo per denunciare, anziché i 6 previsti fino a oggi.
La novità più evidente e discussa introdotta dalla legge prevede che la polizia giudiziaria sia tenuta a comunicare al pubblico ministero le notizie di reato immediatamente - anche in forma orale - così che il p.m. dovrà ascoltare la persona offesa o chi ha denunciato i fatti entro 3 giorni dalla iscrizione della notizia di reato.
Il provvedimento legislativo inasprisce le aggravanti quando la violenza è praticata in danno ad un soggetto minorenne.
Nel caso in cui sia pendente un procedimento civile di separazione oppure cause relative alla regolamentazione dei rapporti genitori-figli, il giudice penale trasmetterà, senza ritardo, al giudice civile copia dei provvedimenti adottati per un delitto di violenza domestica o di genere.
Al fine di formare professionisti preparati e attenti alla materia, la legge prevede l’istituzione di specifici corsi destinati al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria "in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere".
Viene, infine, introdotto nel codice penale l’art. 558 bis che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile.
Il delitto di costrizione o induzione al matrimonio viene applicato anche a colui che, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche o lavorative, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.