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  • Immagine del redattoreAvvocato Bruno Voena

I nonni possono essere obbligati a pagare il mantenimento a favore dei nipoti

Aggiornamento: 2 apr 2021


Secondo il disposto degli artt. 148 e 316 bis c.c. sono entrambi i genitori coloro che, prima di ogni altro, devono provvedere al mantenimento dei figli, “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo”.


Nel caso di separazione o divorzio, uno dei genitori può essere obbligato a versare all’altro un assegno di mantenimento quale contributo al sostentamento ordinario dei figli, oltre al pagamento di una somma (di solito forfettariamente indicata nella misura del 50%) per le spese straordinarie.


Cosa accade se il genitore obbligato non versa il dovuto?

Qualora il genitore obbligato sia inadempiente è necessario provvedere con un’azione esecutiva, ma nel caso in cui tale genitore non abbia mezzi sufficienti c’è anche un’altra possibilità.


Il codice civile, infatti, stabilisce che “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli” (art. 316 bis c.c.).


Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza.

La Corte di Cassazione ha precisato che “se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui”.


La Suprema Corte precisa, poi, che “l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - è, infatti, subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti sol perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l'altro genitore sia in grado di mantenere la prole”.

(Cass. civ., 14 luglio 2020 n. 14951)


!! In un recente caso di cui molto si è discusso, è stato posto a carico del nonno paterno l’obbligo di corrispondere l’assegno mensile di € 130,00 alla nuora che, pur godendo di uno stipendio di circa € 1.100 e vivendo con i propri genitori, non riusciva, da sola, a far fronte alle esigenze del figlio disabile, bisognoso di cure riabilitative.

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