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  • Immagine del redattoreAvvocato Bruno Voena

Contratti di convivenza. Di cosa si tratta e perché stipularli?

Aggiornamento: 6 dic 2019


Con l’approvazione della legge 20 maggio 2016 n. 76 (cd. Legge Cirinnà), le coppie non unite in matrimonio possono stipulare accordi che regolamentano i rapporti relativi alla loro vita in comune.


Occorre premettere che si intendono conviventi di fatto “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio e da un’unione civile”.

Il contratto di convivenza riconosce diritti e doveri ulteriori a quelli che si acquisiscono a seguito della formale dichiarazione presso l’ufficio anagrafe del Comune in cui risiede.

  • In particolare, ai sensi del comma 53 della L.76/2016, tale documento può contenere l’indicazione della residenza comune, il regime patrimoniale scelto (qualora le parti vogliano optare per la comunione dei beni) e le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune.


​Oggi, il convivente stipulatario di tale contratto, tra gli altri, può:​

  • Assistere, aver diritto di visita e di accesso alle informazioni personali del paziente partner in caso di malattia o di ricovero;

  • essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno;

  • denunciare l’altro convivente per il reato di maltrattamenti in famiglia;

  • subentrare nel contratto di locazione e rimanere nell’immobile;

  • chiedere ed ottenere il risarcimento del danno in caso di morte del partner per infortunio sul lavoro o altro fatto illecito;

  • avere il diritto di partecipare alla agli utili dell’impresa familiare del convivente, ai beni acquistati con essi, nonchè agli incrementi dell’azienda in proporzione al lavoro svolto.

Inoltre, in caso di morte del proprietario dell’abitazione di comune residenza, il convivente superstite può continuare a viverci per 2 anni o per un periodo uguale al tempo di convivenza se è durato più di 2 anni ma non per più di 5 anni.

E' necessario il controllo di un professionista qualificato sulle clausole e sui contenuti del contratto, tanto che la legge stabilisce che deve essere redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un avvocato o notaio che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.


Con la stessa forma, il contratto può essere modificato o risolto.

Il contratto non può essere sottoscritto:

· da un minorenne o da persona interdetta;

· da due persone non conviventi o da chi ha già redatto contratto di convivenza;

· da chi è ancora legalmente sposato.

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