Avv. Federica Viotto
Ci stiamo separando: i nostri figli frequenteranno la scuola pubblica o privata?
Aggiornamento: 3 set 2021

Un tema di scontro tra genitori, anche dopo la separazione o il divorzio, può riguardare la scelta della scuola per i figli.
Un genitore può desiderare che il/la figlio/a frequenti la scuola statale, mentre l'altro vorrebbe optare per un scuola privata, magari cattolica.
Se il contrasto non si compone, si può ricorrere al Tribunale.
In tali casi, la giurisprudenza privilegia la scuola pubblica ritenendo che essa sia gratuita, non imponga l’adesione a specifici orientamenti (didattici e non solo) e sia espressione diretta di quanto previsto dall’articolo 33, comma II, della Costituzione ("La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi").
Ciò, ovviamente, ad eccezione di situazioni peculiari che devono essere valutate caso per caso in base alle capacità ed alle inclinazioni dei figli.
Anche in merito ad un’eventuale precedente assenso manifestato da entrambi i genitori all’iscrizione in scuola privata, il Tribunale di Roma ha osservato che non può ritenersi:
“che i genitori siano obbligati a rimanere legati a tale scelta per ogni ordine e grado di istruzione, dovendosi ribadire, come sopra esposto che i genitori sono chiamati a rinnovare il consenso per i cicli di studio successivi ben potendo una determinata impostazione didattica ovvero educativa essere condivisa per una determinata età dei figli e non per altra” (cfr. Tribunale Roma decreto 9 settembre 2016).
Può anche sorgere la questione se far proseguire ai minori il proprio percorso educativo nella scuola privata cristiana oppure optare per un'educazione pubblica laica.
Sul punto, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 21553/2021) si è recentemente pronunciata a conferma della decisione della Corte d’Appello secondo la quale:
"È certamente rispondente al preminente interesse dei minori quello di rimanere nell'istituto scolastico frequentato negli anni passati, al fine di garantire loro - quantomeno sino alla conclusione dei rispettivi cicli scolastici, scuola d'infanzia per uno e scuola primaria per l'altro, la stabilità e la continuità scolastica, delle quali essi hanno verosimilmente bisogno, tenendo conto anche dei cambiamenti derivati dalla recente separazione dei genitori”.
Ciò non ha significato preferire una formazione religiosa ad una laica, ma la Corte ha ritenuto prioritario evitare ai ragazzi quella instabilità e disorientamento che avrebbero potuto essere causati dall’iscrizione in una nuova scuola nelle more di un periodo difficile come quella della separazione dei genitori e della rottura del nucleo familiare.
È bene ricordare, infine, che il giudice può anche disporre l’audizione del minore (ultra dodicenne) affinché gli venga data voce in un processo in cui verranno adottati dei provvedimenti che lo riguardano.