top of page
  • Immagine del redattoreAvv. Federica Viotto

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: istituto a tutela dei soggetti deboli

Aggiornamento: 2 apr 2021


Nel caso in cui un soggetto soffra di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, ha diritto a ricevere protezione attraverso la nomina di un “amministratore di sostegno” che si occupi della gestione dei suoi interessi.


Procedendo per ordine, occorre chiarire a chi spetta tale tutela ed in cosa essa consista.

La legge 6/2004 si prefigge la finalità di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.


A titolo esemplificativo, quindi, i beneficiari posso essere:


  • Anziani non autosufficienti

  • Soggetti disabili psichiatrici

  • Persone affette da infermità fisiche come ictus, malattie degenerative, condizioni di coma e stato vegetativo oppure con sindrome di down, autismo, Alzheimer

  • Ludopatici (dipendenti dal gioco)

  • Alcolisti e tossicodipendenti


In ogni caso, le citate menomazioni non devono essere così gravi da giustificare una misura di interdizione o inabilitazione di cui parleremo in altra sede.


Il soggetto designato come amministratore di sostegno (AdS), a seconda delle condizioni in cui si trova il beneficiario, ha il potere curarne:

- gli aspetti patrimoniali (amministrazione beni mobili ed immobili, gestione conti correnti, pensioni, titoli)

                                                                           e/o

- gli aspetti personali (scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, presentare domande giudiziali).


Quanto, invece, agli aspetti processuali, la domanda di nomina deve essere presentata con ricorso al Tribunale del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatari da parte del beneficiario stesso, dai parenti entro il quarto grado, dal coniuge, dal convivente, dal Pubblico Ministero, dal curatore o dal tutore.


Il Giudice Tutelare dispone analiticamente con decreto (sempre modificabile) quali sono i poteri e i doveri dell’amministratore il quale preferibilmente è il coniuge/convivente/parente oppure un soggetto terzo come un avvocato.

Tra gli altri, nel decreto vengono previste:

- la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato,

- i limiti delle spese che l’AdS può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha disponibilità;

- la periodicità con cui l’AdS deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.


L’operato dell’AdS è soggetto a controllo da parte del giudice che può sostituire la nomina o disporre la cessazione della misura di protezione.


È importante, infine, evidenziare come il giudice procede, ove possibile, a sentire personalmente l’interessato a cui il procedimento si riferisce e che l’amministratore di sostegno, nello svolgimento dei propri compiti, deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.



Fonti normative: Legge 9 gennaio 2004, n. 6 – Artt. 404 ss c.c.

74 visualizzazioni0 commenti
bottom of page