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  • Immagine del redattoreAvv. Federica Viotto

È possibile ottenere subito il divorzio (senza la separazione)?


Il nostro legislatore ha previsto che la separazione personale sia "passaggio obbligato" per poter ottenere il divorzio. Almeno quasi sempre.

In alcuni casi, infatti, anche solo uno dei coniugi può direttamente domandare il divorzio qualora si sia verifichi una delle ipotesi previste dell'art. 3 della l. 898/1970.

Mancata consumazione del matrimonio

I coniugi devono provare - anche a mezzo di consulenza medica - di non avere intrattenuto rapporti sessuali durante il matrimonio, per esempio a causa di impotenza e di altra patologia.

La mancata coabitazione o, in circostanze molto più rare, l'audizione di testimoni[1] può concorrere a dimostrare la mancata consumazione del matrimonio.

Rettificazione dell’attribuzione di sesso

Dopo la sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso di un partner è data facoltà di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.


Condanna penale in via definitiva

Un coniuge può ottenere il divorzio immediato nei casi in cui, dopo il matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato/a, anche per fatti commessi in precedenza:

  • all'ergastolo ovvero ad una pena superiore a 15 anni;

  • a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

  • a una qualsiasi pena detentiva per i reati di:

– maltrattamenti in famiglia

– violazione degli obblighi di assistenza familiare

– circonvenzione di persone incapaci

compiuti in danno del coniuge o di un figlio.

  • a una qualsiasi pena detentiva per i reati di:

– incesto

– violenza sessuale

– atti sessuali con minorenne

– induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione


Annullamento o scioglimento del matrimonio celebrato all’estero

E' l'ipotesi in cui un coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio.



[1] Cass. civ. sez. I n. 2815/2006

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