Coppie dello stesso sesso
Quali diritti

Le coppie dello stesso sesso, a seguito dell’introduzione della L. 76/2016, possono regolamentare giuridicamente la loro unione con una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
Con la costituzione dell’unione civile, le parti:
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acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri
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possono scegliere un cognome comune
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hanno l’obbligo reciproco della coabitazione
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sono tenute a contribuire ai bisogni comuni della coppia.
La legge non ha previsto, diversamente dall’istituto del matrimonio, il rispetto del dovere di fedeltà.
Il regime patrimoniale legale, come per l’istituto del matrimonio, è quella della comunione dei beni.
È possibile sciogliere l’unione civile, concordemente tra le parti o su istanza di una delle due, chiedendo il divorzio senza ottenere prima la separazione. Si deve comunicare tale intenzione all’ufficiale di stato civile e, dopo tre mesi, si può proporre domanda di scioglimento giudiziale.
Forniamo consulenza qualificata sulle novità giurisprudenziali in materia e assistiamo il nostro cliente nelle procedure di scioglimento dell’unione civile.