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Studio Legale
Maria Cristina Bruno Voena
AVVOCATO DIVORZISTA | DIRITTO DI FAMIGLIA e MINORILE dal 1989
TORINO

Assegno di mantenimento e assegno divorzile
Quando si ha diritto e come si determinano

È importante la distinzione tra:
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assegno di mantenimento (previsto in caso di separazione) e
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assegno divorzile (previso in caso di divorzio).
L’assegno di mantenimento mira a mantenere, in favore del coniuge economicamente più debole, un tenore di vita il più possibile vicino a quello goduto durante il matrimonio.
La più recente giurisprudenza della Cassazione ha modificato in modo significativo le modalità di attribuzione e di quantificazione dell’assegno divorzile.
Si dà grande rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio e della carriera lavorativa dell’altro, contributo che deve essere provato. In ogni caso, scompare il criterio del “mantenimento del tenore di vita”.
È già stata approvata dalla Camera la riforma dell’art. 5 della Legge sul divorzio.
Siamo in attesa dell’approvazione da parte del Senato perché entri in vigore una nuova norma sulla determinazione e quantificazione dell’assegno divorzile.
In caso di approvazione, per l’erogazione e la quantificazione dell’assegno divorzile, il giudice dovrà tenere conto:
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dell’età e dello stato di salute del coniuge richiedente
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del contributo fornito da entrambi i coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio personale di ciascuno
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del patrimonio e del reddito netto di entrambi
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dell’impegno nella cura della prole.
Non si fa riferimento al tenore di vita pregresso.
È prevista l’introduzione di un assegno a tempo, nel caso in cui la ridotta capacità lavorativa del coniuge richiedente sia da ritenere momentanea o, comunque, superabile.